La benzina è difettosa, l’auto si blocca. Ma il risarcimento viene negato: ecco perché
Gattatico: un’automobilista fa causa a Tamoil, ma il danno è inferiore alla franchigia
Gattatico Ha fatto benzina in un distributore di Gattatico e l’utilitaria non è più partita: si è scoperto in seguito che il carburante era “avariato”, o meglio che conteneva impurità tali da mettere ko il motore. Una donna di 47 anni ha trascinato in tribunale la Tamoil per avere il risarcimento danni. Il giudice di pace di Milano, pur riconoscendo che il fatto è stato accertato, ha negato la domanda di risarcimento. Difatti le spese che ha dovuto sostenere l’automobilista sono inferiori alla soglia sopra la quale il fornitore è chiamato a rispondere in base al Codice del Consumo.
La vicenda risale al 2 gennaio del 2021, quando una donna di 47 anni residente in Val d’Enza fa benzina alla sua Fiat Panda ad un distributore alla periferia di Gattatico. Subito dopo il self service, però, l’auto non riparte più e la proprietaria è costretta a far intervenire il carro attrezzi per far portare l’utilitaria dal meccanico di fiducia. Quest’ultimo fornisce una spiegazione netta: la benzina immessa era di scarsa qualità e presentava «impurità e vizi tali» da determinare l’arresto del motore. Superata l’emergenza, la conducente si rivolge a un avvocato di fiducia che fa analizzare il pieno incriminato e cita in giudizio Tamoil Italia Spa per il rimborso delle spese sostenute. La causa civile viene incardinata al Tribunale di Milano, sede del colosso nella distribuzione di prodotti petroliferi, che ha resistito in giudizio tramite l’avvocato Paolo Rivetta; quest’ultimo ha chiesto il rigetto dell’azione legale. Il 22 settembre scorso è arrivata la sentenza, emessa dal giudice di pace della Sezione VIII Alessandra Zagarella. Il giudice, pur avendo definito l’accaduto «accertato», ha respinto la richiesta della 47enne poiché «l’importo dei danni materiali lamentati» dalla donna è stato pari a 362 euro, cifra «inferiore all’importo della franchigia in tema di responsabilità del produttore/fornitore». Difatti il Codice del Consumo stabilisce che «il danno a cose» di un prodotto difettoso «è risarcibile solo nella misura in cui ecceda la somma di 387 euro». Lo scopo di tale limitazione – che si applica esclusivamente a beni destinati all'uso o consumo privato – è quello di limitare il numero di potenziali liti. Oltre al danno, la beffa. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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